Art. 1.

      1. Ai soggetti riconosciuti responsabili di gravi delitti e che sono stati sottoposti a misura cautelare coercitiva personale è fatto divieto di utilizzare la propria immagine per finalità pubblicitarie o commerciali nonché di svolgere qualsiasi altra attività a scopo di lucro in grado di ledere la dignità e i sentimenti dei familiari delle vittime.